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Studenti -
I regolamenti - Disciplina degli studenti
Disciplina degli studenti
Art. 1
(Doveri)
- Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.
- Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto; evita il turpiloquio, le parole offensive e ogni forma di aggressività. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.
- Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente; tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio. Adotta un abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione.
- Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri e il patrimonio della scuola; utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola secondo le procedure prescritte e le norme di sicurezza. Collabora a rendere confortevole e accogliente l'ambiente dove studia e lavora.
- Lo studente risarcisce i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
- Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
- Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
Art. 2
(Codice disciplinare)
- Le sanzioni disciplinari si ispirano a criteri di gradualità, proporzionalità e giustizia e fanno riferimento, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione è pubblica.
- In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
- In caso di recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei dodici mesi precedenti. Per recidiva si intende la reiterazione della violazione dei doveri.
- Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
- richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
- richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza, saltuaria assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri;
- allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata arbitraria e continuata, molestie continuate nei confronti di altri;
- allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanza psicotrope, molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa;
- allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a quindici giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- Nel caso in cui alla mancanza disciplinare sia connesso un danno materiale causato alle persone o ai beni della scuola, lo studente è tenuto al risarcimento del danno stesso tramite versamento in denaro.
- L'organo competente ad irrogare le sanzioni deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni stesse, ad eccezione di quella prevista dal comma 6, lettera e) del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola.
- L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente perde il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.
- Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali competenti.
- Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia, all'insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno. Di tutte le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola viene data comunicazione, da parte del Capo di Istituto, anche al Provveditore agli studi.
- Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.
Art. 3
(Organi competenti)
- L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente (richiamo verbale e scritto).
- Il Capo di Istituto è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.
- Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola.
- Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a sua discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
- Contro le decisioni degli organi competenti che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore agli studi.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
- Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di istituto. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.
Art. 4
(Consiglio di garanzia)
- Il Consiglio di istituto costituisce annualmente un Consiglio di garanzia composto da due insegnanti, uno studente, un genitore e il Capo di Istituto; lo studente e il genitore vengono sorteggiati tra i rappresentanti di classe che abbiano dato preventiva disponibilità all'incarico; l'insegnante è sorteggiato tra gli insegnanti in ruolo resisi disponibili. Per tutti i casi di incompatibilità vengono designati, con medesima procedura, quali membri supplenti un terzo insegnante, un secondo genitore e un secondo studente; qualora la sanzione sia stata inflitta dal Capo di Istituto, gli subentra il suo Vicario. Il Consiglio di garanzia rimane in carica fino a successiva nomina.
- Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.
- Il Consiglio di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Le riunioni del Consiglio di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto di voto per le elezioni del Consiglio di istituto. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.
Art. 5
(Norma finale)
- Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di istituto, anche su proposta degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e sentito il parere del Collegio dei docenti.
- Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara e completa.